L’aumento esponenziale della popolazione della popolazione detenuta all’interno degli istituti penitenziari italiani rappresenta un fenomeno di crescente rilevanza, che impone una particolare attenzione alle condizioni di vita delle persone detenute e agli strumenti di tutela predisposti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.
(Roma) Un punto cruciale nella questione del sovraffollamento carcerario è rappresentato dalla condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione dei diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, con la sentenza Torreggiani, la Corte ha accertato la violazione dell’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta i trattamenti inumani e degradanti. La Corte ha riconosciuto come le condizioni di detenzione presenti in diversi istituti penitenziari italiani fossero caratterizzate da un eccessivo sovraffollamento e da spazi personali insufficienti, tali da configurare un trattamento inumano e degradante.
In conseguenza di tale condanna, lo Stato italiano è stato chiamato ad adottare misure adeguate a ridurre il fenomeno del sovraffollamento e per predisporre strumenti di tutela efficaci a favore delle persone detenute. Nel 2014 è stato introdotto un rimedio interno di tipo compensativo, previsto dall’art.35-ter dell’ordinamento penitenziario, finalizzato a garantire una forma di riparazione a coloro che abbiano subito condizioni di detenzione non conformi agli standard stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Rimedi per i detenuti
Il rimedio si concretizza nella possibilità, per il detenuto, di presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza qualora ritenga di essere stato sottoposto a condizioni detentive incompatibili con il rispetto della dignità umana e tali da integrare un trattamento degradante. A seguito dell’accertamento da parte del Giudice, il sistema prevede due forme di compensazione. Nel caso in cui il detenuto stia ancora scontando la pena, è prevista una riduzione della durata della stessa nella misura di un giorno di pena per ogni dieci giorni trascorsi in condizioni di detenzione illegittime. Qualora, invece, la persona non sia più detenuta, è riconosciuto un risarcimento economico pari a 8 euro per ogni giorno trascorso in condizione detentive non conformi a paramenti stabiliti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea. In questo caso, il reclamo deve essere presentato entro sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo.
L’introduzione di questo strumento persegue una duplice finalità: da un lato, offrire ai detenuti una tutela effettiva all’interno dell’ordinamento nazionale, riducendo il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo; dall’altro, incentivare l’amministrazione penitenziaria a garantire condizioni di detenzione conformi al rispetto della dignità umana. A distanza di alcuni anni della sua introduzione, risulta tuttavia necessario interrogarsi sull’effettività di tale rimedio e sulle modalità della sua applicazione nella prassi giudiziaria.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda, infatti, le differenze riscontrabili nelle decisioni adottate dai singoli tribunali di sorveglianza presenti sul territorio nazionale. La valutazione della sussistenza di una violazione dell’art.3 della Convenzione richiede un accertamento puntuale delle condizioni materiali in cui il detenuto ha scontato la pena.Tale verifica concerne, in particolare, lo spazio personale disponibile all’interno della cella, il numero di persone presenti nello stesso ambiente, le condizioni igieniche-sanitarie, il tempo trascorso fuori dalla cella e l’accesso alle attività lavorative e trattamentali. La pluralità di tali parametri può determinare una significativa variabilità nelle decisioni giudiziarie, con conseguenti difformità interpretative tra i diversi uffici giudiziari.
Alla luce di queste considerazioni, la ricerca analizza il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al rimedio risarcitorio introdotto a seguito della sentenza Torreggiani, nonché le modalità della sua concreta applicazione.In particolare, vengono esaminati il numero dei reclami presentati dai detenuti e le decisioni dei tribunali di sorveglianza in ordine all’entità dei risarcimenti riconosciuti, al fine di valutare in che misura tali strumenti di tutela risultino effettivamente utilizzabili e applicati in modo uniforme.
Attraverso l’analisi di questi dati è possibile osservare il fenomeno del sovraffollamento carcerario da una prospettiva diversa rispetto a quella meramente statistica. I dati sulla popolazione detenuta e sulla capienza degli istituti carceri consentono, infatti, di approfondire le condizioni di vita quotidiana dei detenuti e di valutare come l’ordinamento giuridico intervenga per garantire i diritti inviolabili dell’uomo e per individuare possibili soluzioni alla criticità del sistema penitenziario.














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